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Viaggiare sicuri è di fondamentale importanza per poter godersi al meglio una vacanza o un soggiorno in una nazione diversa dalla propria. Quando ci si reca per motivi di lavoro, vacanza o studio in uno dei paesi facenti parte dell'UE, si ha diritto agli stessi servizi di assistenza sanitaria di cui godono gli abitanti del luogo.
Se tali servizi sono a pagamento, si ha diritto ad un rimborso da parte dello stato italiano. Una situazione analoga si verifica anche negli Stati non appartenenti all'Unione Europea ma legati all'Italia da accordi bilaterali in ambito sanitario. Ecco tutte le informazioni necessarie per poter avviare una richiesta di rimborso.

Informazioni Preventive


Innanzitutto bisogna precisare che è indispensabile essere muniti della Tessera europea di assicurazione malattia, per poter fruire dei servizi sanitari oltre i confini nazionali. Questo documento è valido nei paesi che anno stipulato convenzioni sanitarie internazionali con l'Italia, ma non copre le spese per il rimpatrio, il furto o le operazioni estreme di salvataggio.
Prima del viaggio è necessario segnalare alla propria ASL l'assenza dal territorio italiano se superiore a 30 giorni, pena la perdita del diritto al risarcimento.

Attenzione: Non spetta alcun rimborso nel caso in cui il paese ospitante non abbia stipulato alcun accordo con lo stato italiano. Quindi se vi trovate in vacanza in un paese non comunitario sarete costretti a munirvi di una polizza assicurativa.

Chi ha diritto al rimborso:

Studenti universitarei

  • dipendenti statali;
  • personale militare;
  • studenti fuori sede titolari di borsa di studio;
  • impiegati con regolare contratto riconosciuto dalla legge;
  • familiari di un lavoratore italiano temporaneamente residente all'estero;
  • liberi professionisti e lavoratori autonomi la cui attività lavorativa è regolata dal regime previdenziale e fiscale italiano.

Moduli necessari


La modulistica è composta dall'autocertificazione, dal modello di risarcimento per lavoratori o per datori di lavoro ed infine dal documento "Parere di Congruità".
Questi sono scaricabili alla sezione moduli del sito del Ministero della Salute.

Procedura per il romborso

Documenti clinici ospedalieri
Una volta effettuata la spesa medica, il cittadino fuori sede deve presentare la domanda tramite posta entro tre mesi presso l'Ambasciata o il Consolato.
Il risarcimento verrà corrisposto entro 90 giorni.

Il lavoratore che ha personalmente sostenuto la spesa deve presentare la seguente documentazione:

  1. domanda di rimborso ASE-RSANC-RPL (modello per lavoratore o datore a secondo di chi ha sostenuto le spese);
  2. autocertificazione o attestato;
  3. parere di congruità delle spese rilasciato dall'Ufficio consolare italiano all'estero;
  4. certificato medico con accurata relazione sanitaria;
  5. eventuale dichiarazione da parte della struttura ospedaliera in caso di ricovero, con resoconto dei costi di degenza ordinaria;
  6. documentazione di spesa dalla quale risultino i singoli costi delle prestazioni ricevute ed eventuale traduzione in italiano della stessa;
  7. iscrizione alla Camera di Commercio per i lavoratori privati o autonomi, liberatoria del dipendente ed iscrizione al Registro delle Imprese nel caso in cui sia il datore a chiedere il rimborso;
  8. iscrizione agli albi Professionali per i liberi professionisti.